Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
1. I commissari liquidatori hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l'attivo.
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Poteri e funzionamento degli organi liquidatori
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3. La sostituzione degli organi liquidatori non comporta il mutamento della procedura di liquidazione.
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3. Ai commissari liquidatori sono attribuiti i poteri previsti dall'art. 99, comma 5.
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1. I commissari liquidatori, con l'assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintendono all'esecuzione del concordato secondo le direttive della
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6. Ai commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si applica l'art. 72, commi 7, 8 e 9.
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4. La proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori sono depositati nella cancelleria del tribunale. La Banca d'Italia può stabilire
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, dell'assemblea straordinaria, dei commissari straordinari o dei liquidatori.
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1. La Banca d'Italia nomina: a) uno o più commissari liquidatori; b) un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque membri, che nomina a
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1. I commissari liquidatori prendono in consegna l'azienda dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria, previo sommario
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1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale della banca, esercitano tutte le azioni a essa spettanti e procedono alle operazioni della
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commissari liquidatori provvedono al riparto finale in conformità di quanto previsto dall'art. 91.
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3. Il decreto del Ministro del tesoro e la proposta della Banca d'Italia sono comunicati dai commissari liquidatori agli interessati, che ne facciano
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5. Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie, i commissari straordinari, d'intesa con i commissari straordinari o liquidatori
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o con speditezza, la Banca d'Italia può disporre la sostituzione dei liquidatori, nonché dei membri degli organi di sorveglianza.
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2. Eseguito il concordato, i commissari liquidatori convocano l'assemblea dei soci della banca perché sia deliberata la modifica dell'oggetto sociale
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straordinaria può essere richiesta alla Banca d'Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo.
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dell'art. 152, secondo comma, della legge fallimentare, con il parere degli organi liquidatori, possono proporre un concordato al tribunale del luogo
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essere da essa autorizzate e che per le stesse sia preliminarmente sentito il comitato di sorveglianza. I membri degli organi liquidatori sono
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d'Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo.
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3. I commissari liquidatori depositano annualmente, presso la cancelleria del tribunale del luogo dove la capogruppo ha la sede legale, una relazione
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commissari liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta